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D. Lgs. 258/2000

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo l, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128
Classificazione: AMBITO AMBIENTALE
TESTO O DESCRIZIONE:


    D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258

    Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo l, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000)

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

    Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91 /271 /CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole:

    Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma 4;

    Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di risorse idriche;

    Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, concernente l'attuazione delle direttive 91 / 156/CEE sui rifiuti, 91 /689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

    Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

    Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

    Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

    Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

    Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, della giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica;

    EMANA

    il seguente decreto legislativo:

    Art. 1 - Definizioni

    1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:


      a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;»;

      b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;»;

      c) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) "agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;»;

      d) dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) "utilizzazione agronomica": la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;»;

      e) dopo la lettera o) è inserita la seguente: «o-bis) "gestore del servizio idrico integrato": il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n: 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;»;

      f) dopo la lettera aa) è inserita la seguente: «aa-bis) "fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;»;

      g) dopo la lettera cc) è inserita la seguente: «cc-bis) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;».


    Art. 2 - Competenze

    1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 3 è sostituito dal seguente.

    «3. in relazione alle funzioni e ai. compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità. all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità, nonché quanto disposto dall'articolo 53. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono posti a carico dell'ente inadempiente.».

    Art. 3 - Perseguimento obiettivo di qualità ambientale

    1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1 . Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.».

    Art. 4 - Aree sensibili

    1. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

    «Art. 18 (Aree sensibili). - 1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato 6.

    2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:

    a) i laghi di cui all'allegato 6, nonché i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;

    b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;

    c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

    d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa.

    3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.

    4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e sentita l'Autorità di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.

    5. Le regioni, sulla base dei criteri previsti dall'allegato 6, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

    6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.

    7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.».

    Art. 5 - Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

    1. L'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

    «Art. 21 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano). - 1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

    2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma l, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

    3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti.

    4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

    5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:


      a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

      b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

      c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

      d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

      e) aree cimiteriali;

      f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

      g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

      h) gestione di rifiuti;

      i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

      l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

      m) pozzi perdenti;

      n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.


    6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincia autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:

      a) fognature;

      b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

      c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;

      d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5.

      7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.


    8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

    9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:


      a) aree di ricarica della falda;

      b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

      c) zone di riserva.».


    Art. 6 - Pianificazione del bilancio idrico

    1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche:


      a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 7.»;

      b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.»;

      c) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio-decreto 11 dicembre 1933; n. 1775, sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.».


    Art. 7 - Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

    1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente:


      "Art. 12-bis. - 1. II provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti. per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile. Nelle condizioni del. disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

      2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.

      3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.»;


    b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'articolo 17 del regìa decreto 1l dicembre 1933, n. 1775. è sostituito dal seguente:

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.»;

    c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto. la sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro i1 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria. l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.»;

    d) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. I termini previsti dall'articolo I. comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.»;

    e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:


      "Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina. di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79"»;

    f) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.»;

    g) dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:


      «9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

      9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

      9-quater. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 28, camma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente:

      «Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.».

      9-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è abrogato.».


    Art. 8 - Acque minerali

    1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituita dalla seguente: «Acque minerali naturali e di sorgenti».

    Art. 9 - Criteri per la disciplina degli scarichi

    1. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.».

    2. L'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

    «Art. 28 (Criteri generali della disciplina degli scarichi). - 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5.

    2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:


      a) nella tabella 1 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

      b) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;

      c) nelle tabella 3 /A per i cicli produttivi ivi indicati;

      d) nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.


    3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

    4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16. 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

    5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

    6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettare, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

    7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:


      a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

      b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;

      c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità:

      d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

      e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.


    8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.

    9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.

    10. Le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.».

    Art. 10 - Scarichi sul suolo

    1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:


      a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.»;

      b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, così come sostituito dall'articolo 26, comma 2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.»;

      c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dell'allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti fissati dalle normative regionali vigenti o, in mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dell'allegato 5. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.».


    Art. 11 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

    1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:


      a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per le perforazioni in mare con le quali è svolta attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal decreto 28 luglio 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.».

    Art. 12 - Scarichi in acque superficiali

    1. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.».

    Art. 13 - Scarichi in reti fognarie

    1. L'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

    «Art. 33 (Scarichi in reti fognarie). - 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3 /A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3 gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alla caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.

    2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato.

    3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.».

    Art. 14 - Scarichi di sostanze pericolose

    1. L'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

    «Art. 34 (Scarichi di sostante pericolose. - 1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5.

    2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la coopresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.

    3. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.

    4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Qualora, nel caso di cui all'articolo 45, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.

    5. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3 /A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.».

    Art. 15 - Immersione in mare di materiale

    1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:


      a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma l, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e forestali nonché dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

      b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici per quanto di competenza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la movimentazione abbia carattere internazionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente sentite le regioni interessate.».


    Art. 16 - Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue

    1. L'articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

    «Art. 36 (Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane). - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

    2. In deroga al comma 1, l'autorità competente ai sensi del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

    3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 45, è. comunque, autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate che rispettino i valori limite di cui all'articolo 28, commi 1 e 2. e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:


      a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

      b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'articolo 27;

      c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.


    4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

    5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

    6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

    7. I produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3 ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto ai soli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22.».

    Art. 17 - Utilizzazione agronomica

    1. L'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

    «Art. 38 (Utilizzazione agronomica). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c), e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di cui al comma 3, lettera b).

    2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al presente decreto.

    3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2 , sono disciplinati in particolare:


      a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;

      b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;

      c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;

      d) i criteri e le procedure di controllo, ivi compresi quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;

      e) le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto dall'articolo 59, comma 11-ter.».


    Art. 18 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

    1. L'articolo 39 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

    «Art. 39 (Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia). - 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni disciplinano:


      a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

      b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.


    2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.

    3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

    4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.».

    Art. 19 - Criteri generali

    1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche:


      a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.»;

      b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.»;

      c) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dà quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.».


    Art. 20 - Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali

    1. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3 /A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:


      a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

      b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.».


    2. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 152 del 1999, è sostituito dal seguente:

    «Art. 51 (Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico). - 1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatone di cui al Titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:


      a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

      b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

      c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.».


    3. L'articolo 52 del decreto legislativo n. 152 del 1999, è sostituito dal seguente:

    «Art. 52 (Controllo degli scarichi di sostanze pericolose). - 1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.».

    Art. 21 - Sanzioni amministrative

    1. All'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:


      a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1, o dell'articolo 34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.»;

      b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'articolo 33, comma I, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.»;

      c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al momento dell'entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue esistenti, non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12.»;

      d) il comma 5 è soppresso;

      e) il comma 7 è sostituito dal seguente. «7. Salvo che il fatto non costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 38, comma 2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 10, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.»;

      f) il comma 9 è soppresso;

      g) dopo il comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

      «10-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

      10-ter. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.».


    2.1. L'articolo 55 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

    «Art. 55 (Sanzioni in materia di aree di salvaguardia e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236). - 1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui ali articolo 21 e punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

    2. Il comma 3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente: "3. L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all'articolo 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.».

    3. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è così modificato: «4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.».

    Art. 22 - Competenza e giurisdizione

    1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali è competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.».

    2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato, in qualità di Forza di polizia specializzata in materia ambientale.».

    Art. 23 - Sanzioni penali

    1. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:


      a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, e 34 comma 3, è punito con l'arresto fino a due anni .».

      b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 52 è punito con la pena di cui al precedente comma 4.»;

      c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 0, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome o dall'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.»;

      d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.»;

      e) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

      «6-bis. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 36, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 36, comma 5, si applica la pena di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

      6-ter. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

      6-quater. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 59, comma 1.»;

      f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

      «10. Nei casi previsti dal comma 9, il Ministro della sanità e dell'ambiente, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall'esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dell'attività di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale definitive, valutata la gravità dei fatti, disporre la chiusura degli impianti.»;

      g) dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

      «11-bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque effettua, in violazione dell'articolo 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi o comunque effettua l'attività di smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

      11-ter. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.».


    Art. 24 - Norme finali

    1. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:


      a) i commi 5 e 6 sono soppressi:

      b) il comma 10 è sostituito dal seguente

      «10. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

      c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 45.»;

      d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

      «12. Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le norme, le prescrizioni e i valori-limite stabiliti, secondo i casi, dalle normative regionali ovvero dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33 vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli introdotte dal presente decreto.»;

      e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

      « 14-bis. In attuazione delle. disposizioni statali di finanziamento di cui al comma 14, una quota non inferiore al 10 e non superiore al 15 per cento degli stanziamenti è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione del presente decreto.»;

      f) dopo il comma 15 e aggiunto, in fine, il seguente:

      «15-bis. Restano ferme ;e norme della legge 11 dicembre 1982, n. 979.».


    Art. 20 - Modifiche agli allegati

    1. Gli allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

    Art. 21 - Abrogazioni

    1. Sono abrogati:


      a) l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo I ? luglio 1993, n. 275;

      b) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986 n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 66`';

      c) gli articoli 4, 5, 6 e 7 cal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


    Dato a Roma, addì 18 agosto 2000

    CIAMPI


      AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

      MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie

      BORDON, Ministro dell'ambiente

      VERONESI, Ministro della sanità

      LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

      PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali

      NESI, Ministro dei lavori pubblici

      BERSANI, Ministro dei trasporti e della navigazione

      DEL TURCO, Ministro delle finanze

      VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

      LOIERO, Ministro per gli affari regionali

      FASSINO, Ministro della giustizia

      DINI, Ministro degli affari esteri

      BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica


    Visto, il Guardasigilli: FASSINO


    AVVERTENZA:

    Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 ottobre 2000 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 nonché ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.



    ALLEGATI

    Allegato 1: Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale - pubblicato alla pagina 17 del S.O. n. 153/L.

    Allegato 2: Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale - pubblicato alla pagina 41 del S.O. n. 153/L.

    Allegato 3: Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica - pubblicato alla pagina 63 del S.O. n. 153/L.

    Allegato 4: Contenuti dei piani di tutela delle acque - pubblicato alla pagina 67 del S.O. n. 153/L.

    Allegato 5: Limiti di emissione degli scarichi idrici - pubblicato alla pagina 69 del S.O. n. 153/L.

    Allegato 6: Criteri per la individuazione delle aree sensibili - pubblicato alla pagina 83 del S.O. n. 153/L.

    Allegato 7:


      Parte A: Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - pubblicato alla pagina 84 del S.O. n. 153/L.

      Parte B: Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari - pubblicato alla pagina 89 del S.O. n. 153/L


ALLEGATO 1: MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE ( nota 1 )
Il presente allegato stabilisce, ai sensi degli articoli 4 e 5, i criteri per individuare i corpi idrici significativi e per stabilire lo stato di qualita' ambientale di ciascuno di essi.
Il presente allegato sostituisce l'allegato 1della delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 per la parte relativa ai criteri per il monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici.
1 CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI
Sono corpi idrici significativi quelli che le autorita' competenti individuano sulla base delle indicazioni contenute nel presente allegato e che conseguentemente vanno monitorati e classificati al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale.
Le caratteristiche dei corpi idrici significativi sono indicate nei punti 1.1 e 1.2.
Sono invece da monitorare e classificare:
a) tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale.
b) tutti quei corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere una influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi.
1.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
1.1.1 CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI
Per i corsi d'acqua che sfociano in mare il limite delle acque correnti coincide con l'inizio della zona di foce, corrispondente alla sezione del corso d'acqua piu' lontana dalla foce, in cui con bassa marea ed in periodo di magra si riscontra, in uno qualsiasi dei suoi punti, un sensibile aumento del grado di salinita'. Tale limite viene identificato per ciascun corso d'acqua.
Vanno censiti, secondo le modalita' che saranno stabiliti, stabilite nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7, tutti i corsi d'acqua naturali aventi un bacino idrografico superiore a 10 kmq.
Sono significativi almeno i seguenti corsi d'acqua:
· tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioe' quelli recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km 2;
· tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 kmq.
Non sono significativi i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero per piu' di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio.
1.1.2 LAGHI
Le raccolte di acque lentiche non temporanee. I laghi sono: a) naturali aperti o chiusi, a seconda che esista o meno un emissario; b) naturali ampliati e/o regolati, se provvisti all'incile di opere di regolamentazione idraulica;
Sono significativi i laghi aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5 kmq o superiore. Tale superficie e' riferita al periodo di massimo invaso.
1.1.3 ACQUE MARINE COSTIERE
Sono significative le acque marine comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri.
1.1.4 ACQUE DI TRANSIZIONE
Sono acque di transizione le acque delle zone di delta ed estuario e le acque di lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri.
Sono significative le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri. Le zone di delta ed estuario vanno invece considerate come corsi d'acqua superficiali.
1.1.5 CORPI IDRICI ARTIFICIALI
Sono i laghi o i serbatoi, se realizzati mediante manufatti di sbarramento, e i canali artificiali (canali irrigui o scolanti, industriali, navigabili, ecc.) fatta esclusione dei canali appositamente costruiti per l'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali.
Sono considerati significativi tutti i canali artificiali che restituiscano almeno in parte le proprie acque in corpi idrici naturali superficiali e aventi portata di esercizio di almeno 3 mc/s e i serbatoi o i laghi artificiali il cui bacino di alimentazione sia interessato da attivita' antropiche che ne possano compromettere la qualita' e aventi superficie dello specchio liquido almeno pari a 1 kmq o con volume di invaso almeno pari a 3 milioni di mc. Tale superficie e' riferita al periodo di massimo invaso.
1.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
1.2.1 ACQUE SOTTERRANEE
Sono significativi gli accumuli d'acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente.
Fra esse ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni permeabili, e, in via subordinata, i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni permeabili con bassa o nulla velocita' di flusso. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee) si considerano appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea.
Non sono significativi gli orizzonti saturi di modesta estensione e continuita' all'interno o sulla superficie di una litozona poco permeabile e di scarsa importanza idrogeologica e irrilevante significato ecologico.
2 OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE
2.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
Lo stato di qualita' ambientale dei corpi idrici superficiali e' definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico.
2.1.1 STATO ECOLOGICO
Lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali e' l'espressione della complessita' degli ecosistemi acquatici, e della natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico, considerando comunque prioritario lo stato degli elementi biotici dell'ecosistema.
Gli elementi chimici che saranno considerati per la definizione dello stato ecologico saranno, a seconda del corpo idrico, i parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato trofico.
Al fine di una valutazione completa dello stato ecologico dovranno essere utilizzati opportuni indicatori biologici; oltre all'utilizzo dell'indice biotico esteso (I.B.E.) per i corsi d'acqua superficiali, sara' necessario utilizzare i metodi per la rilevazione e la valutazione della qualita' degli elementi biologici e di quelli morfologici dei corpi idrici che dovranno essere definiti con apposito decreto ministeriale su proposta dell'ANPA in particolare per le acque marine costiere, le acque di transizione ed i laghi.
2.1.2 STATO CHIMICO
Le nato chimico e' definito in base alla presenza di sostanze chimiche pericolose.
Ai fini della prima classificazione, la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e' effettuata in base ai valori soglia riportate nella direttiva 76/464/CEE e nelle direttive da essa derivate, nelle parti riguardanti gli obiettivi di qualita' nonche' nell'allegato 2 sezione B; nel caso per gli stessi parametri siano riportati valori diversi, deve essere considerato il piu' restrittivo.
Alla successiva tabella 1 sono riportati i principali inquinanti chimici gia' normati dalle direttive comunitarie. Per la definizione dello stato chimico la selezione dei parametri da ricercare e' effettuata dalla autorita' competente, in relazione alle criticita' presenti sul territorio. L'aggiornamento dei valori per i parametri indicati nella tabella 1 e la definizione di quelli relativi ad altri composti non inclusi nella tabella, pubblicato con successivi decreti, sara' effettuato sulla base dei risultati relativi alle LC50 o EC50, risultanti dai test tossicologici su ognuno dei tre livelli trofici, ridotti con opportuni fattori di sicurezza e in base alle indicazioni fornite dalla Unione Europea.
Al fine di una valutazione completa dello stato chimico dovranno essere definiti, con apposito decreto ministeriale su proposta dell'ANPA, metodi per la rilevazione e la valutazione della qualita' dei sedimenti e metodi per la valutazione degli effetti provocati sulle comunita' biotiche degli ecosistemi dalla presenza di sostanze chimiche pericolose, persistenti e bioaccumulabili.
Tali metodi dovranno integrare i criteri di determinazione dello stato chimico gia' adottati per i corpi idrici superficiali soprattutto per quanto riguardi le acque marine costiere o quelli a basso ricambio come i laghi.
Tabella 1 - Principali inquinanti chimici da controllare nelle acque dolci superficiali
INORGANICI (disciolti) (1) ORGANICI (sul tal quale)
Cadmio aldrin
Cromo totale dieldrin
Mercurio endrin
Nichel isodrin
Piombo DDT
Rameesaclorobenzene
Zincoesaclorocicloesano
esaclorobutadiene
1,2 dicloroetano
tricloroetilene
triclorobenzene
cloroformio
tetracloruro di carbonio
percloroetilene
pentaclorofenolo
(1) se e' accertata l'origine naturale di sostanze inorganiche, la loro presenza non compromette l'attribuzione di una classe di qualita' definita dagli altri parametri.
2.1.3 STATO AMBIENTALE
Lo stato ambientale e' definito in relazione al grado di scostamento rispetto alle condizioni di un corpo idrico di riferimento definito al successivo punto 2.1.4.
Gli stati di qualita' ambientale previsti per le acque superficiali sono riportati alla tabella 2.
Tabella 2 - Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali
ELEVATONon si rilevano alterazioni dei valori della qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà caratterizzata da una composizione e un'abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo.
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica.
BUONOI valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate.
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.
SUFFICIENTEI valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione derivanti dall'attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella condizione di "buono stato".
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.
SCADENTESi rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é in concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.
PESSIMOI valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é in concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

2.1.3.1 CORPI IDRICI DI RIFERIMENTO
Il corpo idrico di riferimento e' quello con caratteristiche biologiche, idromorfologiche, e fisico-chimiche tipiche di un corpo idrico relativamente immune da impatti antropici.
I corpi idrici di riferimento sono individuati, anche in via teorica, in ogni bacino idrografico, dalle autorita' di bacino o dalle Regioni per i bacini di competenza.
Per quanto riguarda i corsi d'acqua naturali ed i laghi dovranno essere individuati almeno un corpo idrico di riferimento per l'ecotipo montano ed uno per l'ecotipo di pianura.
Tale ecotipo serve a definire le condizioni di riferimento per lo stato ambientale "Elevato" e per riformulare i limiti indicati nel presente allegato per i parametri chimici, fisici ed idromorfologici relativi ai diversi stati di qualita' ambientale.
2.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
Lo stato di qualita' ambientale dei corpi idrici sotterranei e' definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato chimico: tale classificazione deve essere riferita ad ogni singolo acquifero individuato. Per la classificazione quantitativa e chimica bisogna riferirsi alle indicazioni riportate ai punti 4.4.1 e 4.4.2.
2.2.1 STATO AMBIENTALE Per le acque sotterranee sono definiti 5 stati di qualita' ambientale, come riportato nella tabella 3.

Tabella 3 - Definizioni dello stato ambientale per le acque sotterranee.
ELEVATOImpatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità della risorsa, con l'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare;
BUONO Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa;
SUFFICIENTEImpatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qulità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento;
SCADENTEImpatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento;
NATURALE PARTICOLARE Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d'uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo

3 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SUPERFICIALI
3.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
Il monitoraggio si articola in una fase conoscitiva iniziale che ha come scopo la prima classificazione dello stato di qualita' ambientale dei corpi idrici ed in una fase a regime in cui viene effettuato un monitoraggio volto a verificare il raggiungimento ovvero il mantenimento dell'obiettivo di qualita' "buono" di cui all'articolo 4.
3.1.1 FASE CONOSCITIVA
La fase conoscitiva iniziale ha la durata di 24 mesi ed ha come finalita' la classificazione dello stato di qualita' di ciascun corpo idrico; in base ad esso le autorita' competenti definiscono nell'ambito del piano di tutela, le misure necessarie per il raggiungimento o il mantenimento dell'obiettivo di qualita' ambientale.
La fase conoscitiva iniziale ha altresi' lo scopo di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla valutazione di ulteriori strumenti di valutazione utili alla valutazione degli elementi biologici e idromorfologici utili a definire piu' compiutamente lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali nonche' per valutare le informazioni relative alla contaminazione da microinquinanti dei sedimenti e del biota, in particolare per quanto riguarda le acque costiere e le acque di transizione ed i laghi.
Le informazioni pregresse non antecedenti il 1997, possono essere utilizzate - se compatibili con quelle richieste nel presente allegato - in sostituzione o integrazione delle analisi previste nella fase iniziale del monitoraggio per l'attribuzione dello stato di qualita'. Se da tali informazioni pregresse emerge uno stato di qualita' ambientale "buono" o "elevato" vale quanto detto nel successivo punto 3.1.2 in relazione alla frequenza del campionamento e al numero delle stazioni.
3.1.2 FASE A REGIME
Se i corpi idrici hanno raggiunto l'obiettivo "Buono" o "Elevato" il monitoraggio puo' essere ridotto ai soli parametri riportati in tabella 4, per i corsi d'acqua, in tabella 10, per i laghi, ed in tabella 13, per le acque marino costiere e per le acque di transizione. L'autorita' competente, in relazione allo stato delle acque superficiali, puo' variare la frequenza dei campionamenti e il numero delle stazioni della rete di rilevamento.
Le autorita' competenti armonizzano e ricercano la miglior integrazione possibile tra le diverse iniziative di controllo delle acque (monitoraggio per la balneazione, per la produzione di acqua potabile, per la vita dei pesci, ed altri), al fine di ottimizzare l'impiego di risorse umane e finanziarie.
Deve inoltre essere predisposto, presso ogni ARPA, o comunque presso ogni regione in attesa che venga costituita l'ARPA, un sistema di pronto intervento in grado di monitorare gli effetti ed indagare sulle cause di fenomeni acuti di inquinamento causati da episodi accidentali o dolosi.
3.2 CORSI D'ACQUA
3.2.1 INDICATORI DI QUALITA' E ANALISI DA EFFETTUARE
Ai fini della prima classificazione della qualita' dei corsi d'acqua vanno eseguite determinazioni sulla matrice acquosa e sul biota; qualora ne ricorra la necessita', cosi' come indicato successivamente nei punti relativi agli specifici corpi idrici, tali determinazioni possono essere integrate da indagini sui sedimenti e da test di tossicita'.
Le determinazioni necessarie per il sistema di classificazione sono condotte sui campioni e con le frequenze indicate nella sezione 3.2.2.
3.2.1.1 ACQUE
Le determinazioni sulla matrice acquosa riguardano due gruppi di parametri, quelli di base e quelli addizionali.
I parametri di base, riportati in tabella 4, riflettono le pressioni antropiche tramite la misura del carico organico, del bilancio dell'ossigeno, dell'acidita', del grado di salinita' e del carico microbiologico nonche' le caratteristiche idrologiche del trasporto solido. I parametri definiti macrodescrittori e indicati con (o) nella tabella 4 vengono utilizzati la classificazione; gli altri parametri servono a fornire informazioni di supporto per la interpretazione delle caratteristiche di qualita' e di vulnerabilita' del sistema nonche' per la valutazione dei carichi trasportati.
La determinazione dei parametri di base e' obbligatoria.
I parametri addizionali sono relativi ai microinquinanti organici ed inorganici; quelli di piu' ampio significato ambientale e' sono riportati nella tabella 1.
La selezione dei parametri da esaminare e' effettuata dall'autorita' competente caso per caso, in relazione alle criticita' conseguenti agli usi del territorio.
Le analisi dei parametri addizionali vanno effettuate ove l'Autorita' competente lo ritenga necessario e comunque nel caso in cui:
· a seguito delle attivita' delle indagini conoscitive di cui all'allegato 3 si individuino sorgenti puntuali e diffuse o si abbiano informazioni pregresse e attuali su sorgenti puntuali e diffuse che apportino una o piu' specie di tali inquinanti nel corpo idrico;
· dati recenti dimostrino livelli contaminazione, da parte di tali sostanza, delle acque e del biota o segni di incremento delle stesse nei sedimenti
Tabella 4 - Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione)
Portata (m3/s)Ossigeno disciolto (mg/L) ** (o)
pHBOD5 (O2 mg/L) ** (o)
Solidi sospesi (mg/L)COD (O2 mg/L) ** (o)
Temperatura (°C)Ortofosfato (P mg/L) *
Conducibilità (µS/ cm (20°C)) **Fosforo Totale (P mg/L) ** (o)
Durezza (mg/L di CaCO3)Cloruri (Cl- mg/L) *
Azoto totale (N mg/L) **Solfati (SO4-- mg/L)*
Azoto ammoniacale (N mg/L) *(o)Escherichia coli (UFC/100 mL) (o)
Azoto nitrico (N mg/L) *(o)
(*) determinazione sulla fase disciolta (**) determinazione sul campione tal quale
3.2.1.2 Biota Le determinazioni sul biota riguardano due gruppi di analisi:
Analisi di base: gli impatti antropici sulle comunita' animali dei corsi d'acqua vengono valutati attraverso l'Indice Biotico Esteso (I.B.E.). Tale analisi va eseguita obbligatoriamente con le cadenze indicate al punto 3.2.2.2..
Analisi supplementari: non obbligatorie, da eseguire a giudizio dell'autorita' che effettua il monitoraggio, per una analisi piu' approfondita delle cause di degrado del corpo idrico. A tal fine possono essere effettuati saggi biologici finalizzati alla evidenziazione di effetti a breve o lungo termine. Tra questi in via prioritaria si segnalano:
· test di tossicita' su campioni acquosi concentrati su Daphnia magna,
· test di mutagenicita' e teratogenesi su campioni acquosi concentrati;
· test di crescita algale;
· test su campioni acquosi concentrati con batteri bioluminescenti
In aggiunta si segnala l'opportunita' di effettuare determinazioni di accumulo di contaminanti prioritari (PCB, DDT e Cd) su tessuti muscolari di specie ittiche residenti o su organismi macrobentonici.
3.2.1.3 SEDIMENTI
Le analisi sui sedimenti sono da considerarsi come analisi supplementari eseguite per avere, se necessario, ulteriori elementi conoscitivi utili a determinare le cause di degrado ambientale di un corso d'acqua.
Le autorita' preposte al monitoraggio devono, nel caso, selezionare i parametri da ricercare, prioritariamente tra quelli riportati nella tabella 5 e, se necessario, includerne altri, considerando le condizioni geografiche ed idromorfologiche del corso d'acqua, i fattori di pressione antropica cui e' sottoposto e la tipologia degli scarichi immessi.
Le determinazioni sui sedimenti vanno fatte in particolare per ricercare quegli inquinanti che presentano una maggior affinita' con i sedimenti rispetto che alla matrice acquosa.
Qualora sia necessaria un'analisi piu' approfondita volta a evidenziare gli effetti tossici a breve o a lungo termine si potranno effettuare dei saggi biologici sui sedimenti. Gli approcci possibili sono molteplici e riconducibili a tre soluzioni fondamentali:
· saggi su estratti di sedimento
· saggi sul sedimento in toto
· saggi su acqua interstiziale
Ogni soluzione offre informazioni peculiari e pertanto l'applicazione congiunta di piu' tipi di saggio spesso garantisce le informazioni volute. Possono essere utilizzati organismi acquatici, sia in saggi acuti che (sub)cronici. In. via prioritaria si segnalano: Oncorhynchus mykiss, Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia, Chironomus tentans e C. riparius, Selenastrum Sapricornutum e batteri luminescenti.
Tabella 5 Microinquinanti e sostanze pericolose di prima priorita' da ricercare nei sedimenti
Inorganici e MetalliOrganici (1)
ArsenicoPoliclorobifenili (PCB)
Cadmio Diossine (TCDD)
ZincoIdrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Cromo totale Pesticidi organoclorurati
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
(1) Si consiglia la determinazione dei seguenti inquinanti organici:
Idrocarburi Policiclici Aromatici prioritari: Naftalene, Acenaftene, Fenantrene*, Fluorantene, Benz(a)antracene**, Crisene**, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)Fluorantene, Benzo(a)pirene**, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene*, Antracene, Pirene Indeno(1,2,3, c,d,)pirene*, Acenaftilene, Fluorene. (*) indica le molecole con presunta attivita' cancerogena, (**) quelle che hanno attivita' cancerogena.
Composti organoclorurati prioritari: DDT e analoghi (DD'&); Isomeri dell'Esaclorocicloesano (HCH's); Drin's; Esaclorobenzene, PCB (i PCB piu' rilevanti sotto il profilo ambientale consigliati anche in sede internazionele (EPA, UNEP) sono: PCB's; PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 169).
3.2.2 CAMPIONAMENTO
3.2.2.1 CRITERI PER LA SCELTA DELLE STAZIONI DI PRELIEVO
Per ogni corso d'acqua naturale viene definito un numero minimo di stazioni di prelievo, come indicato nella seguente tabella 6; tale numero e' in funzione della tipologia del corso d'acqua e della superficie del bacino imbrifero.
Le Autorita' competenti possono aumentare il numero delle stazioni in presenza di particolari valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto o in tutte le situazioni in cui questo sia ritenuto necessario.
Tabella 6 - Numero stazioni nei corsi d'acqua naturali
Area del bacino (km2)Numero stazioni
Corsi d’acqua di 1° ordineCorsi d’acqua di 2° ordine o superiore
200-4001
401-100021
1001- 500032
5001- 10.00054
10.001-25.0006-
25.001-50.0008-
>50.00110-
Le stazioni di prelievo sui corsi d'acqua sono in linea di massima distribuite lungo l'intera asta del corso d'acqua, tenendo conto della presenza degli insediamenti urbani, degli impianti produttivi e degli apporti provenienti dagli affluenti.
I punti di campionamento sono fissati a una distanza dalle immissioni sufficiente ad avere la garanzia del rimescolamento delle acque al fine di valutare la qualita' del corpo recettore e non quella degli apporti.
In ogni caso deve essere posta una stazione di prelievo nella sezione di chiusura di ogni corpo idrico significativo. La misura di portata puo' essere effettuata in modo puntuale in corrispondenza del punto di campionamento e contestualmente allo stesso o desunta dai valori di portata rilevati in continuo presso stazioni fisse.
Per quanto riguarda l'analisi dei sedimenti i punti di campionamento sono individuati prioritariamente in corrispondenza delle stazioni definite per l'analisi delle acque, compatibilmente con le caratteristiche granulometriche del substrato di fondo.
3.2.2.2 FREQUENZA DEI CAMPIONAMENTI
Fase iniziale del monitoraggio
Acque:
la misura dei parametri chimici, fisici, microbiologici e idrologici di base e di quelli relativi ai parametri addizionali, quando necessari, deve essere eseguita una volta al mese fino al raggiungimento dell'obiettivo di qualita'.
Sedimenti:
una volta all'anno, durante i periodi di magra (e comunque lontano da eventi di piena), ovvero durante i periodi favorevoli alla deposizione del materiale sospeso.
Biota: l'I.B.E. va misurato stagionalmente (4 volte all'anno);
I test biologici addizionali e quelli di bioaccumulo, quando richiesti, vanno eseguiti nei periodi di maggiore criticita' per il sistema.
Fase a regime
La frequenza di campionamento si mantiene inalterata fino al raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale di cui all'articolo 4. Raggiunto tale obiettivo, la frequenza di campionamento puo' essere ridotta dall'autorita' competente ma non deve comunque essere inferiore a quattro volte all'anno per i parametri di base di cui alla tabella 4 e inferiore a due per l'I.B.E.. Per la misura di portata deve essere garantito per ogni stazione idrometrica un numero annuo di determinazioni sufficiente a mantenere aggiornata la scala di deflusso.
3.2.3 CLASSIFICAZIONE
La classificazione dello stato ecologico (tabella 8), viene effettuata incrociando il dato risultante dai macrodescrittori con il risultato dell'I.B.E., attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni relative ad I.B.E. e macrodescrittori.
Per la valutazione del risultato dell'I.B.E. si considera il valore medio ottenuto dalle analisi eseguite durante il periodo di misura per la classificazione. Per il calcolo della media, considerata la possibilita' di classi intermedie (es. 8/9 o 9/8), si segue il seguente procedimento:
· per la classe 10/9 si attribuisce il valore 9,6 , per quella 9/10 il valore 9,4 per 9/8 il valore 8,6 , per 8/9 il valore 8,4 , e cosi' per le altre classi.
· per ritrasformare in valori di I.B.E. la media si procedera' in modo contrario avendo cura di assegnare la classe piu' bassa nel caso di frazione di 0,5: esempio 8,5= 8/9, 6,5=6/7 ecc..
Il livello di qualita' relativa ai macrodescrittori viene attribuito utilizzando la tabella 7 e seguendo il procedimento di seguito descritto:
· sull'insieme dei risultati ottenuti durante la fase di monitoraggio bisogna calcolare, per ciascuno dei parametri contemplati, il 75° percentile (per quanto riguarda il primo indicatore il valore del 75° percentile va riferito al valore assoluto della differenza dal 100%);
· si individua la colonna in cui ricade il risultato ottenuto, individuando cosi' il livello di inquinamento da attribuire a ciascun parametro e, conseguentemente, il suo punteggio;
· si ripete tale operazione di calcolo per ciascun parametro della tabella e quindi si sommano tutti i punteggi ottenuti;
· si individua il livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori in base all'intervallo in cui ricade il valore della somma dei livelli ottenuti dai diversi parametri, come indicato nell'ultima riga della tabella 7.
Ai fini della classificazione devono essere disponibili almeno il 75% dei risultati delle misure eseguibili nel periodo considerato.
Lo stesso parametro statistico del 75° percentile viene usato per la eventuale valutazione dello stato di qualita' chimica concernente gli inquinanti chimici indicati in tabella 1.
Tabella 7 - Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori
ParametroLivello 1Livello 2Livello 3Livello 4Livello 5
100-OD (% sat.) (*)< 10 (#)< 20 < 30 < 50 > 50
BOD5 (O2 mg/L)< 2,5< 4< 8< 15> 15
COD (O2 mg/L)< 5< 10< 15< 25> 25
NH4 (N mg/L)< 0,03< 0,10< 0,5< 1,50> 1,50
NO3 (N mg/L) < 0,3< 1,5< 5,0< 10,0> 10,0
Fosforo totale (P mg/L)< 0,07< 0,15< 0,30< 0,60> 0,60
Escherichia coli (UFC/100 mL)< 100< 1.000< 5.000< 20.000> 20.000
Punteggio da attribuire per ogni parametro analizzato (75° percentile del periodo di rilevamento)804020105
LIVELLO DI INQUINAMENTO DAI MACRODESCRITTORI 480 – 560240 – 475120 – 23560 – 115< 60
(*) la misura deve essere effettuata in assenza di vortici; il dato relativo al deficit o al surplus deve essere considerato in valore assoluto;
(#) in assenza di fenomeni di eutrofia;
Tabella 8 — Stato ecologico dei corsi d’acqua (si consideri il risultato peggiore tra I.B.E. e macrodescrittori).
CLASSE 1CLASSE 2CLASSE 3CLASSE 4CLASSE 5
I.B.E.> 108 – 96 – 74 – 51, 2, 3
LIVELLO DI INQUINAMENTO MACRODESCRITTORI 480 – 560240 – 475120 – 23560 – 115< 60
3.2.4 ATTRIBUZIONE DELLO STATO DI QUALITA' AMBIENTALE
Ai fini della attribuzione dello stato ambientale del corso d'acqua i dati relativi allo stato ecologico andranno riportati con i dati relativi alla presenza degli inquinanti chimici indicati in tabella 1, secondo lo schema riportato alla tabella 9
Tabella 9 - Stato ambientale dei corsi d'acqua
Stato Ecologico  Classe 1Classe 2Classe 3Classe 4Classe 5
Concentrazione inquinanti di cui alla tabella 1
< Valore SogliaELEVATOBUONOSUFFICIENTESCADENTEPESSIMO
> Valore SogliaSCADENTESCADENTESCADENTESCADENTEPESSIMO
Se lo stato ambientale da attribuire alla sezione di corpo idrico risulta inferiore a "Buono", devono essere effettuati accertamenti successivi finalizzati alla individuazione delle cause del degrado alla definizione delle azioni di risanamento.
Tali accertamenti, soprattutto se il risultato derivante dall'I.B.E. e' significativamente peggiore della classificazione derivante dai dati dei macrodescrittori e degli eventuali parametri addizionali, devono includere analisi supplementari volte a verificare la presenza di sostanze pericolose non ricercate in precedenza ovvero l'esistenza di eventuali effetti di tipo tossico su organismi acquatici, ovvero di fenomeni di accumulo di contaminanti nei sedimenti e nel biota.
L'eventuale evidenziazione di situazioni di tossicita' per gli organismi testati c/o evidenze di bioaccumulo sugli stessi portano ad attribuire lo stato ambientale scadente.
3.3 LAGHI
3.3.1 INDICATORI DI QUALITA' E ANALISI DA EFFETTUARE
La definizione dello stato di qualita' ambientale dei laghi e' basata sulle analisi effettuate sulla matrice acquosa.
Qualora ne ricorra la necessita', come di seguito specificato, tali analisi vanno integrate con determinazioni sui sedimenti e sul biota ovvero da saggi biologici a medio e lungo termine.
Tutte le determinazioni necessarie per la classificazione debbono essere condotte sulle stazioni e con le frequenze indicate nella sezione 3.3.2
3.3.1.1 ACQUE
Le determinazioni sulla matrice acquosa riguardano due gruppi di parametri quelli di base e quelli addizionali.
I parametri di base sono riportati in tabella 10. Alcuni di questi sono relativi allo stato trofico e sono utilizzati per la classificazione, altri servono a fornire informazioni di supporto per l'interpretazione dei fenomeni di alterazione.
La determinazione dei parametri di base e' obbligatoria.
I parametri addizionali sono relativi ai microinquinanti organici ed inorganici; quelli di piu' ampio significato ambientale sono riportati nella tabella 1.
La selezione dei parametri da esaminare e' effettuata dall'autorita' competente caso per caso, in relazione alle criticita' conseguenti agli usi del territorio.
Le analisi dei parametri addizionali ove l'Autorita' competente lo ritenga necessario e comunque nel caso in cui:
· a seguito delle attivita' delle indagini conoscitive di cui all'allegato 3 si individuino sorgenti puntuali e diffuse o si abbiano informazioni pregresse e attuali su sorgenti puntuali e diffuse che apportino una o piu' specie di tali inquinanti nel corpo idrico;
· dati recenti dimostrino livelli contaminazione, da parte di tali sostanza, delle acque e del biota o segni di incremento delle stesse nei sedimenti.
Tabella 10 - Parametri chimico-fisici di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione)
Temperatura (°C)pH
Alcalinità (mg/L Ca (HCO3)2)Trasparenza (m) (o)
Ossigeno disciolto (mg/L)Ossigeno ipolimnico (% di saturazione) (o)
Clorofilla "a" (µg/L) (o)Fosforo totale (P µg/L) (o)
Ortofosfato (P µg/L)Azoto nitroso (N µg/L)
Azoto nitrico (N mg/L)Azoto ammoniacale (N mg/L)
Conducibilità Elettrica Specifica (µS/cm (20°C))Azoto totale (N mg/L)
3.3.1.2 SEDIMENTI
Valgono per i sedimenti le stesse indicazioni e le stesse considerazioni svolte per le acque correnti al punto 3.2.1.3.
3.3.1.3 BIOTA
Per quanto riguarda il biota, in attesa di nuove indicazioni predisposte come indicato al precedente punto 2.1.2., valgono le stesse indicazioni e le stesse considerazioni svolte al punto 3.2.1.2 per le analisi supplementari nei corsi d'acqua.
3.3.2 CAMPIONAMENTO
3.3.2.1 CRITERI PER LA SCELTA DELLE STAZIONI DI PRELIEVO
Corpi d'acqua di superficie inferiore a 80 Km2 un'unica stazione fissata nel punto di massima profondita'.
Corpi d’acqua di superficie maggiore di 80 km2 o di forma irregolare: il numero delle stazioni va individuato caso per caso, tenendo conto delle zone di maggior interesse (rami ciechi, grandi baie poco profonde, fosse isolate).
I campioni di acqua vanno prelevati lungo la colonna, con le seguenti modalità:
· laghi con profondità fino ai 5 m: un campione in superficie ed uno sul fondo;
· laghi con profondità fino a 50 m: un campione in superficie, uno a metà della colonna d'acqua ed uno sul fondo;
· laghi con profondità superiore a 50 m: un campione in superficie, a 25 m, a 50 m, a 100 m, a multipli di 100 m e uno sul fondo;
· laghi che per peculiarità ambientali o situazioni di influsso antropico necessitino di un maggior dettaglio per la colonna d’acqua superiore: un campione in superficie, a 5 m, a 10 m, a 20 m, a 50 m, a 100 m, a multipli di 100 m e uno sul fondo.
3.3.2.2 FREQUENZA DEI CAMPIONAMENTI
I campionamenti devono essere effettuati semestralmente, una volta nel periodo di massimo rimescolamento ed una in quello di massima stratificazione.
3.3.3 CLASSIFICAZIONE
Al fine di una prima classificazione dello stato ecologico dei laghi viene valutato lo stato trofico così come indicato in tabella 11. La classe da attribuire è quello che emerge dal risultato peggiore tra i quattro parametri indicati.
Tabella 11 – Stato ecologico dei laghi
PARAMETROCLASSE 1CLASSE 2CLASSE 3CLASSE 4CLASSE 5
Trasparenza (m)> 5< 5< 2< 1,5< 1
(valore minimo)
Ossigeno ipolimnico (% di saturazione)> 80%< 80%< 60%< 40%< 20%
(valore minimo misurato nel periodo di massima stratificazione)
Clorofilla "a" (µg/L)< 3< 6< 10< 25> 25
(valore massimo)
Fosforo totale (P µg/L)<10< 25< 50< 100> 100
(valore massimo)
Per la valutazione dei parametri relativi agli inquinanti chimici di cui alla tabella 1 si considera la media aritmetica dei dati disponibili nel periodo di misura.
Al fine della attribuzione dello stato ambientale, i dati relativi allo stato ecologico andranno confermati dagli eventuali dati relativi alla presenza degli inquinanti chimici della tabella 1 secondo quanto indicato nello schema riportato in Tabella 12
Tabella 12 – Stato ambientale dei laghi.
Stato Ecologico Classe 1Classe 2Classe 3Classe 4Classe 5
Concentrazione inquinanti di cui alla Tabella 1
< Valore SogliaELEVATOBUONOSUFFICIENTESCADENTEPESSIMO
> Valore SogliaSCADENTESCADENTESCADENTESCADENTEPESSIMO
Nel caso in cui alla sezione di corpo idrico venga attribuita uno stato ambientale inferiore a "Buono" devono essere effettuati accertamenti successivi finalizzati alla individuazione delle cause del degrado e alla definizione delle azioni di risanamento.
Tali accertamenti soprattutto se dagli elementi conoscitivi in possesso dell'autorita' non si evidenziano scarichi potenzialmente contenti le sostanze indicate in tabella 1 e quelle indicate in tabella 5, devono includere analisi supplementari volte a verificare la presenza di sostanze pericolose non ricercate in precedenza e l'esistenza di eventuali effetti di tipo tossico su organismi acquatici, ed infine di fenomeni di accumulo di contaminanti nei sedimenti e nel biota.
L'eventuale evidenziazione di situazione di tossicita' per gli organismi testati e/o evidenze di bioaccumulo sugli stessi portano ad attribuire lo stato ambientale "Scadente".
3.4 ACQUE MARINE COSTIERE
3.4.1 INDICATORI Di QUALITA' E ANALISI DA EFFETTUARE
Per la prima classificazione della qualita' delle acque marine costiere vanno eseguite determinazioni sulla matrice acqua.
Al fine di ottenere elementi di valutazione che concorrano a definire il giudizio di qualita' alle indagini di base sulle acque andranno associate indagini sui sedimenti e sul biota.
Le determinazioni necessarie per il sistema di classificazione debbono essere condotte secondo le indicazioni riportate nella sezione 3.4.2.
Il monitoraggio del biota e dei sedimenti deve essere effettuato per rilevate specifiche fonti di contaminazione e per indicazioni sui livelli di "compromissione" del tratto di costa considerato.
L'autorita' competente, ove necessario, integra i parametri riportati nelle specifiche tabelle possono essere integrati, con indagini "addizionali" ovvero provvede a sostituirli con altri che risultino essere piu' significativi rispetto alle specifiche realta' territoriali, in funzione delle caratteristiche del bacino afferente e/o dei diversi usi della fascia costiera, cosi' da mirare attentamente le analisi ambientali.
L'eventuale incremento giudicato significativo, tra una analisi e le successive, della concentrazione degli inquinanti nei sedimenti e nel biota, deve comportare l'approfondimento delle iniziative di controllo sugli apporti (insediamenti costieri civili e produttivi, bacini idrografici affluenti). Tali controlli devono riferirsi, in prima approssimazione, alla valutazione dei carichi inquinanti:
· veicolati al mare da corsi d'acqua, da scarichi diretti di acque reflue e da emissioni atmosferiche;
· contenuti in materiali solidi utilizzati in opere a mare (dragaggi, ripascimenti, barriere artificiali, ecc.).
Inoltre, dovranno essere presi in considerazioni le modalita' di dispersione in mare degli inquinanti, il bilancio depurativo della fascia costiera e quant'altro possa essere significativo per la caratterizzazione dei fenomeni di alterazione delle acque marine costiere.
La frequenza dei campionamenti delle acque, dei sedimenti e del biota, indicata negli specifici paragrafi, puo' essere variata qualora le Autorita' competenti lo ritengano necessario.
3.4.1.1 ACQUE
I parametri da analizzare nelle acque sono quelli di base riportati nella tabella 13; i parametri definiti macrodescrittori ed indicati con (o) nella stessa tabella sono utilizzati per la classificazione di cui alla tabella 17. Gli altri parametri forniscono informazioni di supporto per la interpretazione delle caratteristiche di qualita' e vulnerabilita' dell'ambiente marino analizzato nonche' per la valutazione dei carichi trasportati.
Per temperatura, salinita' e ossigeno disciolto dovra' essere fornito il profilo verticale su tutta la colonna d'acqua.
Qualora si ritenga necessaria un'analisi piu' approfondita volta ad videnziare gli effetti tossici a breve o lungo termine, ovvero si ritenga opportuno integrare il dato chimico nella valutazione della qualita' delle acque, si potranno condurre saggi biologici a breve o lungo termine, su specie selezionate appartenenti a diversi gruppi tassonomici, in particolare su specie autoctone o quelle per le quali esistano dei protocolli standardizzati.
Tabella 13 - Parametri di base (o) sono indicati i parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione)
Temperatura (°C)Ossigeno disciolto (mg/L) (o)
pHClorofilla "a" (µg/L) (o)
Trasparenza (m)Azoto totale (µg/L comeN)
Salinità (psu)Azoto nitrico (µg/L comeN) (o)
Ortofosfato (µg/L comeP)Azoto ammoniacale (µg/L comeN) (o)
Fosforo totale (µg/L comeP) (o)Azoto nitroso (µg/L comeN) (o)
Enterococchi (UFC/100cc)Analisi quali-quantitative del fitoplancton (num. cellule/L)
3.4.1.2 Biota
Per la caratterizzazione dello stato degli ecosistemi marini, anche ai fini della formulazione del giudizio di qualita' ecologica ed ambientale delle acque marine costiere, dovranno essere eseguite indagini sulle biocenosi di maggior pregio ambientale (praterie di fanerogame, coralligeno, etc.) e su altri bioindicatori.
Allo scopo di individuare particolari situazioni di criticita' dovute alla presenza di sostanze chimiche pericolose presenti in tracce nelle acque e di concorrere alla definizione del giudizio di qualita' chimica, sul biota dovranno essere eseguite analisi di accumulo di metalli pesanti e composti organici, indicati in tabella 14, nei mitili (Mytilus galloprovincialis) stabulati.
Le Regioni possono integrare i parametri indicati in tabella 14, in funzione delle esigenze di approfondimento delle conoscenze rispetto a specifiche situazioni locali.
Tabella 14 - Determinazione da eseguire nei mitili
Metalli pesanti bioaccumulabili
Idrocarburi Policiclici Aromatici – IPA (*)
Composti organoclorurati (PCB e pesticidi) (*);
(*) Si consiglia la determinazione dei seguenti inquinanti organici:
Idrocarburi Policiclici Aromatici prioritari: Naftalene, Acenaftene, Fenantrene*, Fluorantene, Benz(a)antracene**, Crisene**, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene**, Benzo(a)pirene**, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene, Antracene, Pirene Indeno(1.2.3.c.d.)pirene*, Acenaftilene, Fluorene. (*) indica le molecole con presunta attivita' cancerogena (**) quelle che hanno attivita' cancerogena.
Composti organoclorurati prioritari: DDT e analoghi (DD's);Isomeri dell'Esaclorocicloesano (HCH's); Drin's, Esaclorobenzene, PCB (i PCB piu' rilevanti sotto il profilo ambientale consigliati anche in sede internazionale (EPA, UNEP)sono: PCB's; PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 169).
3.4.1.3 SEDIMENTI
Le determinazioni sui sedimenti riguardano tipi di indagini di base ed addizionali. Sono considerate di base e quindi prioritarie le analisi dei parametri indicati nella tabella 15.
Qualora le autorita' ritengano necessaria un'analisi piu' approfondita volta a evidenziare gli effetti tossici a breve o a lungo termine, ovvero ritengano opportuno integrare il dato chimico nella valutazione della qualita' del sedimento, potranno essere effettuare indagini addizionali, quali saggi biologici condotti su specie selezionate appartenenti a diversi gruppi tassonomici, privilegiando le specie autoctone o quelle per le quali esistano dei protocolli standardizzati.
Tabella 15 - Determinazione da eseguire nei sedimenti
Analisi granulometria per la determinazione delle principali classi granulometriche (ghiaie; sabbie; limi; argille) Carbonio Organico
Idrocarburi Policiclici Aromatici – IPA – (vedi nota (*) Tabella 14)Composti organoclorurati (PCB e pesticidi) (vedi nota (*) Tabella 14)
Metalli pesanti bioaccumulabili Composti organostannici #
Saggi biologici su diversi gruppi tassonomici
(#) Lo screening dei composti organostannici può essere limitato alle aree in prossimità di porti.
3.4.2 CAMPIONAMENTO
3.4.2.1 CRITERI PER LA SCELTA DELLE STAZIONI DI PRELIEVO

Le Autorita' competenti dovranno elaborare ed attuare un piano di campionamento che, sulla base delle conoscenze dell'uso e della tipologia del tratto di costa interessata permetta di rappresentare adeguatamente, nello stesso tratto di costa, le zone sottoposte a fonti di immissione, quali porti, canali, fiumi, insediamenti costieri, e le zone scarsamente sottoposte, a pressioni antropiche idrico di riferimento).
In ogni caso, la strategia di campionamento dovra' garantire un idoneo livello conoscitivo, propedeutico alla definizione dei piani di risanamento o di tutela e comunque seguire i criteri di seguito riportati.
Acque
Ai fini del campionamento vengono identificate tre diverse tipologie di fondale, per ciascuna delle quali viene stabilito il posizionamento di tre stazioni di prelievo per transetto; questi vanno sempre posizionati ortogonalmente alla linea di costa. Le tre tipologie di fondale sono:
Fondale alto e' quello che a 3000 m dalla costa ha una batimetrica superiore a 50 m.
Fondale medio e' quello che a 200 m dalla costa ha una batimetrica superiore a 5 m e a 3000 m dalla costa una batimetrica inferiore a 50 m.
Fondale basso e' quello che a 200 m dalla costa ha una batimetrica inferiore ti 5 m.
Il posizionamento delle stazioni e' fissato come segue:
ALTO FONDALE:
I StazioneII StazioneIII Stazione
A 100 m da costaIn posizione intermedia fra la 1° e la 3° stazione se la distanza tra dette stazioni è maggiore a 1000 m. Se invece la distanza è inferiore o uguale a 1000 m. i prelievi e le misure vengono effettuati solo nella 1° e nella 3° stazione Non oltre la batimetrica dei 50 m
MEDIO FONDALE:
I StazioneII StazioneIII Stazione
200 m da costa1000 m da costaa 3000 m da costa
BASSO FONDALE:
I StazioneII StazioneIII Stazione
500 m da costa1000 m da costaa 3000 m da costa
Le stazioni di prelievo devono essere fissate nella fascia costiera, in modo tale da rappresentare le diverse tipologie di immissione che insistono nell'area (eventuali apporti industriali o civili, apporti fluviali, attivita' portuali), nonche' aree scarsamente soggette ad apporti antropici (come corpo idrico di riferimento).
Dovranno essere considerate le porzioni superficiali di sedimento. La definizione dello strato da considerate potra' essere variato in funzione delle conoscenze sulle caratteristiche sedimentologiche, ed in particolare dei tassi di sedimentazione, dell'area indagata.
Biota
Le stazioni di campionamento dei mitili indicati al punto 3.4.1.2. devono essere fissate in modo tale da rappresentare l'intera "tipologia" costiera (eventuali fonti di immissione industriali o civili, apporti fluviali, attivita' portuali, aree "indisturbate" etc.)
Devono inoltre essere identificate stazioni piu' rappresentative delle biocenosi di maggior pregio ambientale presenti nell'area in studio al fine della realizzazione di una cartografia biocenotica con scala adeguata.
3.4.2.2 FREQUENZA DEI CAMPIONAMENTI
Acque: e' prevista una frequenza di campionamento stagionale per tutti i parametri descritti in tabella 13. E' prevista inoltre una frequenza di campionamento quindicinale nel periodo compreso fra Giugno e Settembre nelle aree interessate da fenomeni eutrofici, quelle cioe' in cui l'indice trofico (calcolato in base alla tabella 16 e 17) sia maggiore di 5 per l'Alto Adriatico dalla foce del fiume Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e di 4,5 per le restanti acque marine costiere per due campionamenti mensili successivi.
Sedimenti: e' prevista una frequenza di campionamento annuale. Il campionamento dovra' essere effettuato sempre nello stesso periodo dell'anno e corrispondere al periodo di minor influenza degli eventi meteo-marini (si consiglia il periodo estivo).
Biota: e' prevista una frequenza semestrale per le analisi di bioaccumulo (indicate in tabella 14); per l'esame delle biocenosi di maggior pregio ambientale, anche al fine della realizzazione di una cartografia biocenotica di dettaglio, e' prevista una cadenza triennale.
3.4.3 CLASSIFICAZIONE
3.4.3.1 STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE COSTIERE
In attesa della definizione di un approccio integrato per la valutazione dello stato di qualita' ambientale la prima classificazione delle acque marine costiere viene condotta attraverso l'applicazione dell'indice trofico riportato in tabella 16, tenendo conto di ogni elemento utile a definire il grado di allontanamento dalla naturalita' delle acque costiere. Tale classificazione trofica sara' integrata dal giudizio emergente dalle indagini sul biota e sui sedimenti, allorche' sara' disponibile il criterio di classificazione dello stato ambientale complessivo che dovra' essere definito ai sensi del precedente punto 2.
Ai fini della classificazione dovra' essere considerato il valore medio dell'indice trofico, derivato dai valori delle singole misure durante il complessivo periodo di indagine (24 mesi per la prima classificazione e 12 mesi per le successive).
Tabella 16- Definizione dell'indice trofico
Indice trofico = [Log10 (Cha . D%O . N . P) +1,5] / 1,2
Cha= clorofilla "a" (µg/L)
D%O= ossigeno disciolto come deviazione % assoluta della saturazione (100-O2D%)
P= fosforo totale (µg/L)
N= N-(NO3 + NO2 + NH3 ) (µg/L)
I risultati derivanti dall'applicazione dell'indice di trofia determineranno l'attribuzione dello stato ambientale secondo la seguente tabella 17, valutato anche alla luce delle condizioni indicate nella stessa tabella 17.
Tabella 17 - Classificazione delle acque marine costiere in base alla scala trofica
Indice di trofiaStatoCondizioni
2 – 4Stato ELEVATOBuona trasparenza delle acque
Assenza di anomale colorazioni delle acque
Assenza di sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle acque bentiche
4 – 5StatoBUONOOccasionali intorbidimenti delle acque
Occasionali anomale colorazioni delle acque
Occasionali ipossie nelle acque bentiche
5 – 6Stato MEDIOCREScarsa la trasparenza delle acque
Anomale colorazioni delle acque
Ipossie e occasionali anossie delle acque bentiche
Stati di sofferenza a livello di ecosistema bentonico
6 – 8Stato SCADENTEElevata torbidità delle acque
Diffuse e persistenti anomalie nella colorazione delle acque
Diffuse e persistenti ipossie/anossie nelle acque bentiche
Morie di organismi bentonici
Alterazione/semplificazione delle comunità bentoniche
Danni economici nei settori del turismo, pesca ed acquacoltura
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto, per il tratto costiero compreso fra la foce del fiume Adige e il confine meridionale del comune di Pesaro viene considerato obiettivo-trofico "intermedio", da raggiungere entro il 2008, un valore medio annuale dell'indice trofico non superiore a 5.
L'eventuale evidenziazione di situazione di tossicita' per gli organismi testati e/o evidenze di bioaccumulo oltre alle soglie previste dalle normative esistenti (allegato 2 sez. C; norme sugli alimenti, e altre norme sanitarie) portano ad attribuire lo stato ambientale "Scadente".
3.5 ACQUE DI TRANSIZIONE
3.5.1 Premessa
Lo stato delle conoscenze e delle esperienze di studio riguardanti le acque di transizione non sono sufficienti per definire compiutamente i criteri per il monitoraggio e per l'attribuzione dello stato ecologico in cui si trova il corpo idrico.
Le indicazioni che seguono sono quindi in parte sperimentali e propedeutiche ad una futura migliore definizione in base ai risultati di una prima fase di monitoraggio e studio.
A tal riguardo vanno acquisite informazioni su:
1. area del bacino scolante e sue caratteristiche;
2. portata dei principali corsi d'acqua afferenti;
3. stima dei carichi di nutrienti afferenti (Azoto e Fosforo);
4. cartografia con isobate dell'area indagata;
5. caratteristiche morfologiche delle bocche delle aree lagunari;
6. presenza di dighe, barriere, canali lagunari, ecc.;
7. individuazione delle aree a minore ricambio.
In assenza di consistenti interventi o di altri fattori influenzanti le caratteristiche idromorfologiche in tali aree, le suindicate informazioni conoscitive vanno aggiornate con cadenza quinquennale.
3.5.2 INDICATORI DI QUALITA' E ANALISI DA EFFETTUARE
In attesa della definizione dei criteri di cui al punto 2.1.2, per le matrici acqua e sedimenti sono da monitorare i parametri indicati nelle precedenti tabelle 13 e 15 relativi alle acque marine costiere.
Per quanto riguarda il biota vanno eseguite, sui bivalvi indicati al punto 3.4.1.2., misure di accumulo di metalli e di inquinanti organici, indicati in tabella 14.
E' inoltre consigliabile integrare le analisi su indicate con indagini sul fitoplancton (lista tassonomica e densita'), macroalghe e fanerogame (lista tassonomica ed abbondanza per mq, cartografia della massima superficie coperta (solo per ambienti lagunari)) e macroinvertebrati bentonici (lista tassonomica e densita').
I parametri riportati nelle tabelle possono essere integrati o sostituiti da altri che risultino piu' significativi rispetto alle specifiche realta' territoriali.
3.5.3 CAMPIONAMENTO
3.5.3.1 STAZIONI DI PRELIEVO
Il campionamento della matrice acqua sara' effettuato su un reticolo di stazioni rappresentativo del bacino in esame.
I campionamenti saranno effettuati in superficie e riguarderanno i parametri indicati nella tabella 13. Per profondita' superiori a 1,5 metri, la determinazione di temperatura, salinita' ed ossigeno disciolto sara' condotta anche sul profilo verticale.
In ogni caso, la strategia di campionamento dovra' garantire un livello conoscitivo propedeutico alla definizione dei piani di risanamento o di tutela.
Per quanto riguarda il biota e i sedimenti, le stazioni saranno scelte preferenzialmente in prossimita' delle stazioni per il monitoraggio delle acque, in modo da ottenere una caratterizzazione, omogenea e rappresentativa dell'ambiente in studio.
3.5.3.2 FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO
Per quanto riguarda la matrice acque la frequenza di campionamento sara' mensile. Nelle zone soggette a situazioni distrofiche (crisi anossiche, fioriture algali abnormi, elevate biomasse di macroalghe) la frequenza sara' quindicinale nel periodo giugno-settembre. In tali situazioni parte delle misure riportate in tabella 13 (ossigeno disciolto, temperatura, salinita') potranno essere rilevate con strumentazione in automatico ed in continuo.
Per il biota la frequenza di campionamento sara' almeno semestrale.
Per i sedimenti e' prevista una frequenza di campionamento annuale. Il campionamento dovra' essere effettuato sempre nello stesso periodo dell'anno e corrispondere al periodo di minor influenza degli eventi metereologici (si consiglia il periodo estivo).
3.5.4 CLASSIFICAZIONE
Per la classificazione delle acque lagunari e gli stagni costieri si valuta il numero di giorni di anossia/anno (valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo compresi fra 0-1.0 mg/L) misurata nelle acque di fondo, che interessano oltre il 30 % della superficie del corpo idrico secondo lo schema riportato in tabella 18. Tale risultato integrato con i risultati delle analisi relative ai sedimenti ed al biota.
L'esito positivo dei saggi biologici sui sedimenti o l'indicazione di un incremento statisticamente significativo delle concentrazioni di inquinanti nei sedimenti, o dell'accumulo negli organismi, pregiudica l'attribuzione dello stato sufficiente. In tal caso il corpo idrico in questione va classificato nello stato scadente.
Tabella 18 - Stato ambientale delle acque lagunari e degli stagni costieri
Stato BUONOStato SUFFICIENTE Stato SCADENTE
Numero giorni di anossia/anno che coinvolgono oltre il 30% della superficie del corpo idrico< 1< 10>10
3.6 CORPI IDRICI ARTIFICIALI
Ai corpi idrici artificiali si applicano gli stessi elementi di qualita' e gli stessi criteri di misura applicati ai corpi idrici superficiali naturali che piu' si accostano al corpo idrico artificiale in questione.
Il numero e la localizzazione dei punti di campionamento, nonche' la frequenza delle misure sono definiti a cura delle Regioni e delle province autonome, tenendo conto della rilevanza del corpo idrico in questione rispetto al reticolo idrografico locale.
Gli obiettivi ambientali fissati per questi corpi idrici devono garantire il rispetto degli obiettivi fissati per i corpi idrici superficiali naturali ad essi connessi. Per quanto riguarda lo stato ecologico, tendenzialmente, devono avere un livello qualitativo corrispondente almeno a quello immediatamente piu' basso di quello individuato per gli analoghi corpi idrici naturali.
Per quanto riguarda lo stato chimico non devono comunque essere superate le soglie indicate per le sostanze pericolose prioritarie nella precedente tabella 1.
Nel caso di canali artificiali la classificazione va eseguita solo sulla base dei parametri riportati nella tabella 7 e del risultato del punteggio ottenuto dai macrodescrittori secondo quanto indicato in tabella 8.
4 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SOTTERRANEE
4.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
Per le attività di monitoraggio e di classificazione dello stato di un copro idrico sotterraneo e' necessaria una preventiva ricostruzione del modello idrogeologico secondo le indicazioni di cui all'allegato 3, in termini di:
· individuazione e parametrizzazione dei principali acquiferi;
· definizione delle modalita' di alimentazione-deflusso-recapito;
· identificazione dei rapporti tra acque superficiali ed acque sotterranee;
· individuazione dei punti d'acqua (pozzi, sorgenti, emergenze);
· determinazione delle caratteristiche idrochimiche;
· identificazione delle caratteristiche di utilizzo delle acque.
Il modello idrogeologico deve essere periodicamente aggiornato sulla base delle nuove conoscenze e delle attivita' di monitoraggio. La rilevazione dei dati sullo stato quantitativo e chimico deve essere riferita agli acquiferi individuati.
Il monitoraggio delle acque sotterranee e' articolato in una fase conoscitiva iniziale ed una fase di monitoraggio a regime.
La fase conoscitiva iniziale e di base viene effettuata rispettando le indicazioni riportate all'allegato 3. Il monitoraggio si articola temporalmente in due fasi:
4.1.1 FASE CONOSCITIVA
La prima di caratterizzazione sommaria, propedeutica alla sotto fase successiva e utile ad una conoscenza dello stato chimico delle acque sotterranee, e' finalizzata ad una analisi di inquadramento generale attraverso la ricerca di un gruppo ridotto di parametri chimici, fisici e microbiologici; cio' che consenta tra l'altro l'individuazione delle aree critiche, di quelle potenzialmente soggette a crisi e di quelle naturalmente protette, secondo le indicazioni riportate all'allegato 3.
Se si dispone di serie storiche continuative di dati, purche' non antecedenti il 1996, queste possono essere utilizzate in sostituzione o ad integrazione delle analisi previste nella fase iniziale del monitoraggio.
Per la successiva sotto fase, sulla base dei risultati della caratterizzazione sommaria, nonche' delle conoscenze acquisite durante tale fase sulla situazione idrogeologica e di antropizzazione del territorio, l'Autorita' competente individua i punti d'acqua ritenuti significativi ed effettua su di essi il monitoraggio per la classificazione. Sui punti d'acqua d'interesse locale esegue il monitoraggio per la caratterizzazione dell'acquifero e comunque, oltre alle misure quantitative (livello, portata), esegue le analisi dei "parametri di base" riportati nella Tabella 19.
4.1.2 FASE A REGIME
Il monitoraggio nella fase a regime ha come scopo l'analisi del comportamento e delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi. Sulla base dei risultati della fase conoscitiva e delle conoscenze accumulate dovra' essere individua una rete di punti d'acqua significativi e rappresentativi delle condizioni idrogeologiche, antropiche, di inquinamento in atto, delle azioni di risanamento intraprese su cui compiere un sistematico e periodico monitoraggio chimico e quantitativo secondo i criteri indicati al punto 4.2.
Il monitoraggio quantitativo va eseguito, per le acque utilizzate, dal concessionario o dal gestore, che deve rendere disponibili i dati su opportuno supporto magnetico per l'autorita' preposta al controllo.
4.2 INDICATORI DI QUALITA' ED ANALISI DA EFFETTUARE
4.2.1 FASE INIZIALE
4.2.1.1. MISURE QUANTITATIVE
Il monitoraggio quantitativo ha come finalita' e quella di acquisire le informazioni relative ai vari acquiferi, necessarie per la definizione del bilancio idrico di un bacino. Inoltre dovra' permettere di caratterizzare i singoli acquiferi in termini di potenzialita', produttivita' e grado di sfruttamento. Questo tipo di rilevamento e' basato sulla determinazione dei seguenti parametri fondamentali:
· livello piezometrico;
· portate delle sorgenti o emergenze naturali delle acque sotterranee.
· A discrezione delle autorita' competenti potranno essere monitorati altri parametri specifici, scelti in funzione della specificita' dei singoli acquiferi e delle attivita' presenti sul territorio come ad esempio i movimenti verticali del livello del suolo.
I dati desunti dalle attivita' di monitoraggio dovranno essere opportunamente elaborati dalle Regioni al fine di definire e parametrizzare i seguenti indicatori generali, da utilizzare per la classificazione:
· morfologia della superficie piezometrica;
· escursioni piezometriche;
· variazioni delle direzioni di flusso;
· entita' dei prelievi;
· variazioni delle portate delle sorgenti o emergenze naturali delle acque sotterranee;
· variazioni dello stato chimico indotto dai prelievi;
· movimenti verticali del livello del suolo connesse all'estrazione di acqua dal sottosuolo
4.2.1.2 MISURE CHIMICHE
La fase iniziale del monitoraggio dura 24 mesi ed ha la finalita' di caratterizzare l'acquifero. Il rilevamento della qualita' del corpo idrico sotterraneo e' basato sulla determinazione dei "parametri di base" riportati nella Tabella 19. I parametri di tabella evidenziati con il simbolo (o) saranno utilizzati per la classificazione in base a quanto indicato in Tabella 20.
Le autorita' competenti devono analizzare i parametri addizionali relativi a inquinanti specifici, individuati in funzione dell'uso del suolo, delle attivita' presenti sul territorio, in considerazione della vulnerabilita' della risorsa e della tutela degli ecosistemi connessi oppure di particolari caratteristiche ambientali. Un lista di tali inquinanti con l'indicazione dei relativi valori di soglia e' riportata nella Tabella 21.
Tabella 19 - Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione)
Temperatura (°C)Potassio (mg/L)
Durezza totale (mg/L CaCO3)Sodio (mg/L)
Conducibilità elettrica (µS/cm (20°C)) (o)Solfati (mg/L) come SO4 (o)
Bicarbonati (mg/L)Ione ammonio (mg/L) come NH4 (o)
Calcio (mg/L)Ferro (mg/L) (o)
Cloruri (mg/L) (o)Manganese (mg/L) (o)
Magnesio (mg/L)Nitrati (mg/L) come NO3 (o)
4.2.2 FASE A REGIME
Nella fase a regime sulla rete di monitoraggio individuata in base ai risultati della fase conoscitiva iniziale vanno proseguite le misure sui parametri di base precedentemente utilizzati al punto 4.2.1.2. Si ritiene necessario considerare un periodo iniziale di riferimento di almeno cinque anni per poter definire le tendenze evolutive del corpo idrico.
Per le misure chimiche vanno inoltre monitorati tutti quei parametri relativi ad inquinanti inorganici o organici individuati dall'autorita' preposta al controllo, in ragione delle condizioni dell'acquifero e della sua vulnerabilita', dell'uso del suolo e delle attivita' antropiche caratteristiche del territorio.
4.3 MISURE
Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, su un numero ridotto di punti significativi appartementi alle reti di monitoraggio individuate, le misure dovranno essere eseguite con cadenza mensile e sui pozzi, sui piezometri. Le misure sulle sorgenti dovranno essere anche piu' ravvicinate in ragione ei tempi di esaurimento della sorgente stessa.
Per quanto riguarda le analisi chimiche dovranno essere eseguite, sia nella fase iniziale che per quella a regime, con cadenza semestrale in corrispondenza dei periodi di massimo e minimo deflusso delle acque sotterranee.
4.4 CLASSIFICAZIONE
Lo stato ambientale delle acque delle acque sotterranee e' definito in base allo stato quantitativo e a quello chimico.
4.4.1 STATO QUANTITATIVO
I parametri e i relativi valori numerici di riferimento per la classificazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei, sono definiti dalle Regioni utilizzando gli indicatori generali elaborati sulla base del monitoraggio secondo i criteri che verranno indicati con apposito decreto ministeriale; su proposta dell'ANPA, in base alle caratteristiche dell'acquifero (tipologia, permeabilita', coefficienti di immagazinamento) e del relativo sfruttamento (tendenza piezometrica o delle portate, prelievi per vari usi).
Un corpo idrico sotterraneo e' in condizioni di equilibrio quando le estrazioni o le alterazioni della velocita' naturale di ravvenamento sono sostenibili per lungo periodo (almeno 10 anni): sulla base delle alterazioni misurate o previste di tale equilibrio viene definito lo stato quantitativo.
Lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e' definito da quattro classi cosi' caratterizzate:
Classe A L’impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo.
Classe B L’impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa sostenibile sul lungo periodo.
Classe C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa evidenziato da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti (1).
Classe DImpatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica.
(1) nella valutazione quantitativa bisogna tener conto anche degli eventuali surplus incompatibili con la presenza di importanti strutture sotterranee preesistenti.
4.4.2 STATO CHIMICO
Le classi chimiche dei corpi idrici sotterranei sono definite secondo il seguente schema:
Classe 1Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche;
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione;
Classe 4Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti;
Classe 0
(*)
Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3.
(*) per la valutazione dell’origine endogena delle specie idrochimiche presenti dovranno essere considerate anche le caratteristiche chimico-fisiche delle acque.
Ai fini della classificazione chimica si utilizzerà il valore medio, rilevato per ogni parametro di base o addizionale nel periodo di riferimento. Le diverse classi qualitative vengono attribuite secondo lo schema di tabella 20, tenendo anche conto dei parametri e dei valori riportati alla Tabella 21. La classificazione è determinata dal valore di concentrazione peggiore riscontrato nelle analisi dei diversi parametri di base o dei parametri addizionali.
Tabella 20 - Classificazione chimica in base ai parametri di base (1)
Unità di misuraClasse 1 Classe 2Classe 3Classe 4Classe 0 (*)
Conducibilità elettricaµS/cm (20°C)< 400< 2500< 2500>2500>2500
Clorurimg/L< 25< 250< 250>250>250
Manganeseµg/L< 20< 50< 50>50>50
Ferroµg/L<50<200< 200>200>200
Nitrati mg/L di NO3< 5< 25< 50> 50
Solfatimg/L di SO4< 25< 250< 250>250>250
Ione ammonio mg/L di NH4< 0,05< 0,5< 0,5>0,5>0,5
(1) se la presenza di tali sostanza è di origine naturale, così come appurato dalle regioni o dalle province autonome, verrà automaticamente attribuita la classe 0.
Tabella 21 – Parametri addizionali
Inquinanti inorganiciµg/LInquinanti organiciµg/L
Alluminio< 200Composti alifatici alogenati totali10
Antimonio< 5di cui:
Argento< 10- 1,2-dicloroetano3
Arsenico< 10Pesticidi totali (1)0,5
Bario< 2000di cui:
Berillio< 4- aldrin0,03
Boro< 1000- dieldrin0,03
Cadmio< 5- eptacloro0,03
Cianuri< 50- eptacloro epossido0,03
Cromo tot.< 50Altri pesticidi individuali 0,1
Cromo VI< 5Acrilamide0,1
Fluoruri< 1500Benzene1
Mercurio < 1Cloruro di vinile0,5
Nichel< 20IPA totali (2)0,1
Nitriti< 500Benzo (a) pirene0,01
Piombo< 10
Rame< 1000
Selenio< 10
Zinco< 3000
(1) in questo parametro sono compresi tutti i composti organici usati come biocidi ( erbici, insetticidi, fungicidi, acaricidi, alghicidi, nematocidi ecc..);
(2) si intendono in questa classe i seguenti composti specifici:
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene.
Se la presenza di inquinanti inorganici in concentrazioni superiori a quelle di tabella 21 e' di origine naturale verra' attribuita la classe 0 per la quale, di norma, non vengono previsti interventi di risanamento.
La presenza di inquinanti organici o inorganici con concentrazioni superiori a quelli del valore riportato nella tabella 21 determina la classificazione in classe 4.
Se gli inquinanti di tabella 21 non sono presenti o vengono rilevate concentrazione al di sotto della soglia di rilevabilita' indicata dai metodi analitici le acque il corpo idrico e' classificato a seconda dei risultati relativi ai parametri di tabella 20.
Tranne nel caso della presenza naturale di sostanze inorganiche, il ritrovamento di questi inquinati in concentrazioni significative vicine alla soglia indicata e' comunque un segnale negativo di rischio per gli acquiferi interessati. Nei piani di tutela, devono quindi essere comunque adottate misure atte a prevenire un ulteriore peggioramento e a rimuovere le cause di rischio.Devono inoltre essere considerati gli effetti della eventuale interconessione delle acque sotterranee con corpi idrici superficiali di particolare pregio il cui obiettivo ambientale, a causa della persistenza e dei processi di bioaccumulo di alcuni inquinanti, prevede per questi valori di concentrazione piu' cautelativi.
4.4.3 STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE SOTTERRANEE
In base alle conoscenze prodotte attraverso le attivita' di cui al punto 1 e per confronto con le classi di qualita' della risorsa definite con le Tabelle 20 e 21, verranno quindi classificati i singoli corpi idrici sotterranei in base al loro stato ambientale.
La sovrapposizione delle classi chimiche (classi 1, 2, 3, 4, 0) e quantitative (classi A, B, C, D) definisce lo stato ambientale del corpo idrico sotterraneo cosi' come indicato nella tabella 22 e permette di classificare i corpi idrici sotterranei.
Tabella 22 - Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi sotterranei.
Stato elevatoStato buonoStato sufficienteStato scadenteStato particolare
1 – A1 – B3 – A1 – C0 – A
2 – A3 – B2 – C0 – B
2 – B3 – C0 – C
4 – C0 – D
4 – A1 – D
4 – B2 – D
3 – D
4 – D
In assenza di serie storiche significative di dati dal punto di vista quantitativo in una prima fase la classificazione sara' basata sullo stato chimico delle risorse, ipotizzando, per la parte quantitativa, una classe C.
Qualora i corpi acquiferi individuati presentino al loro interno differenti condizioni dello stato si puo' procedere ad un ulteriore suddivisione che individui porzioni omogenee o aree discrete a differente stato di qualita' sempre sulla base di quanto indicato in Tabella 22.
La Regione, procede alla classificazione cartografica ed alla zonazione dei singoli corpi idrici sotterranei in base al rispettivo "stato". Sempre in base alla suddetta classificazione verranno pianificate le eventuali azioni di risanamento da adottare. Per quanto riguarda gli acquiferi che hanno uno stato naturale particolare pur non dovendo prevedere specifiche azioni di risanamento, deve comunque essere evitato un peggioramento dello stato chimico o un ulteriore impoverimento quantitativo.
Tale classificazione ha carattere temporaneo dovra' essere progressivamente e periodicamente riaggiornata in base al raggiungimento degli obiettivi verificato tramite le attivita' di monitoraggio previste al punto 4.1.
Note d.R. ------------------------------------------------------------------------
Nota 1) - L'allegato è stato così sostituito dall'articolo 25 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 258 " Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128".


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| Ultimo aggiornamento: 12/05/2010 |